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Leasing:

Con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).

Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l'utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore.

Per l'utilizzatore il contratto di leasing rientra nell'amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.

Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio  dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.

La valutazione di un'azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
1 - il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili)
2 - il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.


Leasing finanziario

Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:
•    il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario;
•    l'utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;
•    il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.

Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione d'acquisto.

L'utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96).

Trattamento fiscale del leasing finanziario

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è disciplinata dall'art. 102 co. 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte Dirette), introdotto con lo scopo di fissare un periodo minimo di durata del contratto.

I periodi minimi fissati variano in relazione alla natura del bene, e in particolare vale la distinzione tra beni mobili (soprattutto gli automezzi a deducibilità limitata) e immobili.

Trattamento fiscale dal 01/01/2008

La durata minima di questo tipo di contratti è così distinta per i beni aventi la seguente natura:
•    Automezzi non strumentali - La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l'ammortamento dell'automezzo (non sono state previste modifiche rispetto alla normativa previgente).
•    Beni mobili (esclusi gli automezzi non strumentali) - La durata deve corrispondere ad almeno i 2/3 di quella prevista per l'ammortamento del bene.
•    Beni immobili - La durata minima varia in relazione al coefficiente di ammortamento previsto per il bene immobile, con le seguenti regole:
•    Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è minore del 3,7%, la durata minima è fissata a 18 anni.
•    Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima è fissata ai 2/3 del periodo di ammortamento.
•    Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è maggiore del 6%, la durata minima è fissata a 11 anni.

Leasing operativo

Il leasing operativo (o renting), se viene offerto dallo stesso costruttore del bene e consiste, pertanto, in un rapporto bilaterale, coincide col "noleggio". Differentemente, il rapporto può essere trilaterale quando la proprietà si trasferisce dal fornitore alla società finanziaria nel momento della stipula ed il fornitore del bene si impegna ad riacquistare il bene al termine della locazione tramite la sottoscrizione di un patto di riacquisto . Per questa forma di leasing operativo solitamente non si hanno né trasferimenti dei rischi a carico del conduttore né previsione dell’opzione di riscatto. La durata del contratto è generalmente più breve della vita economica del bene e inoltre all'utilizzatore è concessa la possibilità di recedere in ogni momento dal contratto, dandone preavviso all'altra parte. Solitamente nel canone sono ricompresi servizi aggiuntivi come la manutenzione le coperture assicurative e l'assistenza...

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